Art. 2.
(Delega di funzioni).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, può delegare ad un Ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario di Stato, di seguito denominato «autorità delegata», lo svolgimento di compiti e l'esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge.
      2. Non sono delegabili le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, non sono delegabili i poteri in materia di segreto di Stato, di cui agli articoli 6 e 7, né i poteri di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate.